Green Pass nei rifugi

Da più parti ci arrivano sollecitazioni circa l'obbligo o meno del green pass nei rifugi.

Non possiamo fare altro che ribadire quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105.

A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.

Sarà pertanto possibile accedere alle suddette attività solo se si è in possesso di:

-     certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2;

-     guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);

-     effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Esenzioni

L'obbligo di esibire il green pass non si applica ai bambini di età inferiore ai 12 anni compiuti e alle persone esenti sulla base di idonea certificazione medica. 

Per quanto riguarda i pernottamenti non è strettamente necessario il possesso dei suddetti requisiti, ma risulta evidente che lo diventano nel momento in cui si usufruisce del ristorante per la cena o la colazione.

Come viene effettuata la verifica del possesso della certificazione verde?

I gestori sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del codice del Q-code, utilizzando l'applicazione "VerificaC19", scaricata su un dispositivo mobile. Questa applicazione consente di verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline), garantendo inoltre l'assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo. L'app VerificaC19 è gratuita ed è scaricabile dall'AppStore o da PlayStore.

Sanzioni:

I gestori sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/07/23/175/sg/pdf

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